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Il Placito di Marturi, Pepone, la rinascita del Diritto e la nascita delle università

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Il risveglio della società medioevale porta ben presto alla formazione di scuole, necessarie alle rinnovate richieste culturali tipiche della nuova società urbana; in particolare nella fase transitoria tra l’alto medioevo e l’età comunale, presso le abbazie, le pievi e le cattedrali, grazie alla presenza di numerosi canonici ed alla fervente attività svolta dai monaci negli scriptoria, si conservano, si trascrivono e si elaborano le conoscenze tramandate dagli antichi, gettando le prime basi per lo sviluppo dello studium medioevale: l’attuale università.
Il Pratelli ci informa dell’esistenza del Capitolo canonicale della Pieve di Marturi, tra i cui canonici, nel Lodo di Ogerio del 1203, si trovano citati un certo Rainerio e un Friderico; il Capitolo canonicale delle pieve di Marturi venne infine soppresso nel 1376 [1]
Per il periodo precedente sappiamo che le chiese di Poggiobonizio venivano officiate dal proposto di Marturi per mezzo dei suoi canonici e dei suoi preti, che dimoravano a turno in Poggio Bonizio, dove avevano un dormitorio.
Questo risulta abbastanza chiaro dalla convenzione tra i chierici di Marturi e il parroco di Talciona del 14 giugno 1188, rogata in “Podiobonizi intus dormitorio clericorum supradicte plebis Marturensis[2] Proprio dalla lettura di questo documento, in cui sono citati alcuni cittadini insigniti del titolo di magister, il Pratelli propone alcune osservazioni interessanti sul livello d’istruzione dei bonizzesi: già nel 1156, ai tempi della costruzione del castello, è attestato in Marturi un’avvocato nella persona di “Franciscus causidicus” (Santini, Documenti sull’antica costituzione del Comune di Firenze, p. 4); stando alle congetture dell’autore sembra probabile che all’epoca, grazie alla presenza dei monaci del monastero di Marturi, si sia sviluppato uno studiumperchè, sin da quel secolo XI nel quale molte città d’Italia mancarono di scuole bene ordinate, essi si fecero mestri della gioventù marturiense e poggiobonizzese, indirizzando non pochi discepoli al conseguimento di gradi superiori. Infatti come parla il Santini [3] in una scrittura del 14 giugno 1188 troviamo alcuni in Poggiobonizzo insigniti del titolo di magister che ai nostri giorni equivarrebbe a quello di professore o di dottore in scienze o lettere.” [4]
Riguardo a questa considerazione possiamo solo ricordare che nel 1221, a distanza di 33 anni, nell’elenco dei bonizzesi che firmano il patto con Siena notiamo la presenza di 6 magister e che, nel giro di ulteriori 5 anni, nella successiva lista del 1226, tra i cittadini in grado di giurare il patto di alleanza con Siena i bonizzesi distinti col titolo di magister salgono a ben 43. Più tardi, a pochi anni dalla distruzione di Poggiobonizio, troviamo due magistri bonizzesi nello studium di Bologna: Bartolomeo da Poggibonsi e Guido di Bonaldo da Poggibonsi. [5]

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Ben oltre le supposizioni del Pratelli e le argomentazioni sull’esatto significato della parola magister, nel contesto storico dell’XI secolo, proprio un famoso documento del marzo 1076, legato all’abbazia di Marturi e comunemente noto agli studenti di storia del diritto medioevale e moderno come Placito di Marturi, si propone come prima testimonianza di un utilizzo del Digesto giustinianeo, citato in modo preciso e corretto, dopo il totale oblio dei secoli precedenti; a segnare più marcatamente il rapido passaggio dei tempi è inoltre notevole ritrovare, nel precedente atto preparatorio al processo - che riguardava alcuni beni posti in Papaiano - la presenza della figura di stampo ancora longobardo del gastaldo in quella citazione di “Bonizio, gastaldo de Marturi[6]

La controversia fra il monastero di S. Michele in Castello, rappresentato dall’avvocato Giovanni, e Sigizo di Firenze, concernente alcuni beni e una chiesa siti in loco Papaiano, viene risolta a favore del monastero grazie all’applicazione di una norma del digestum vetus [7] per la quale il pretore concedeva la restitutio in integrum a coloro che non avevano potuto adire il giudice, ovvero in caso di denegata giustizia. In questo caso i beni, che secondo i monaci sarebbero stati donati dal marchese Ugo di Toscana all’abbazia, sarebbero stati poi usurpati e posseduti dallo stesso Sigizo per oltre quarant’anni (prescrizione lunga). Nel frattempo il monastero aveva interrotto la prescrizione con gli atti opportuni; di ciò rendono testimonianza giurata sia l’advocatus Giovanni che altri due testimoni.
Tuttavia, nel placito si preferisce richiamare una norma del Digesto molto più raffinata e complessa. Il placito di Marturi, tenuto alla presenza di Nordillo, missus della marchesa Beatrice di Toscana (1015-1076), moglie del marchese Bonifacio II di Toscana e madre di Matide di Canossa, viene usualmente citato come prima prova della rinnovata conoscenza del Digesto; come testimonia questo Placito, sembra che la rinascita del diritto romano si sia spontaneamente accentuata negli ultimi decenni del sec. XI, proprio in seguito all’esigenza di conoscere i testi originali sviluppatasi parallelamente all’attenzione verso il diritto romano [8] Inoltre, dal momento che nel placito compare un Pepo legis doctor, la conoscenza e il suggerimento della norma applicata viene connessa a questo personaggio, generalmente identificato con il noto Pepo esperto in diritto romano, di cui parlarono anche Odofredo [9] Rodolfo il Nero [10] e la Cronaca di Ursperg [11] e che, poco prima di Irnerio, pose le basi della prima università: lo studium medioevale a Bologna.

In nome di Cristo.
Breve memoratorio a vantaggio dei tempi futuri di come, alla presenza di Nordillo, messo di Beatrice, signora e marchesa, e di Giovanni visconte, nel corso di un giudizio con alcuni residenti, cui parteciparono il giurista Pepone e il giudice Guglielmo, unitamente a Rodolfo figlio di Signore, Rolando figlio di Rustico, Adilberto figlio di Baroncello, Stefano figlio di Petronio, Benzo figlio di Benzo e Signorotto figlio di Bonizio, ed alcuni altri, Giovanni, avvocato della chiesa e del monastero di San Michele sito nel castello (che è chiamato) di Martuli, insieme con Gerardo, preposto della stessa chiesa e del medesimo monastero, si scontrò ed ottenne sentenza favorevole ai danni di Sigizone da Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di Sant‘Andrea, situate nel luogo di Papaiano che erano state cedute al monastero dal marchese Ugo, cui, a sua volta erano state cedute da Vuinizio, dandone prova attraverso una chartula.
Contro questa tesi il citato Sigizone fece obiezione, opponendo l‘intervenuta prescrizione e dicendo che su quelle terre per le quali era causa era stato esercitato un possesso che fra lui e suo padre ammontava a oltre quarant‘anni.
La difesa del cenobio, dopo aver replicato, confutò l‘eccezione di Sigizone, sostenendo che nel periodo intercorso, durante la lite, i beni erano stati rivendicati . E prodotti tre testi adeguati, nelle persone di Giovanni avvocato della citata chiesa, Stefano figlio di Petronio e Adilberto figlio di Baroncello, tutti dissero che l‘Abate Giovanni aveva rivendicato quelle terre al marchese Bonifacio e l‘abate Guidrico al duca Gotofredo ed alla contessa Beatrice: e giurarono in tal senso.
E, proprio in questo modo, l‘avvocato Giovanni, con la mano sui vangeli fece giuramento; anche Stefano e Adilberto volevano giurare, ma entrambe le parti furono d‘accordo che il giuramento del solo avvocato fosse sufficiente.
Esposte le prove, il citato Nordillo, messo della signora Beatrice più volte nominata, considerata con attenzione la normativa contenuta nei libri dei Digesta, per la quale il pretore sanciva la restitutio in integrum a favore di quei soggetti che non avevano potuto far valere i loro diritti per mancanza di giudici, dispose la restitutio in integrum a favore del monastero di San Michele e della chiesa, concedendogli ogni diritto e l‘azione che aveva perduto in ordine alle terre ed ai beni che furono di Vuinizo e che lo stesso marchese Ugo attribuì e conferì alla chiesa di San Michele.
Atto redatto nell‘anno 1075 di nostro Signore Gesù Cristo, mese di marzo, nel borgo di Martuli, nel territorio fiorentino.
Io Nordillo, in qualità di scrivente, confermo quanto detto.

[12]

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IL PRIMO TRIBUNALE MODERNO BASATO SUL DIRITTO ROMANO

Il placito costituisce la più antica attestazione di un tribunale (placito è il nome dei processi in età altomedievale), in cui si ricorre alle norme del diritto romano, che appunto qui trovano la loro prima nuova applicazione; per questo il placito di Marturi viene considerato un evento cardine per la nascita del Diritto moderno; per la prima volta dopo secoli viene citato un frammento del Digesto dell’antica Roma.
L’apparizione di questo primo documento nell’ambiente della Badia di Marturi non stupisce affatto; per quanto la maggioranza dei documenti relativi all’abbazia e i volumi della biblioteca siano andati dispersi, l’abbazia di Marturi fu infatti un’importante luogo della cultura e del sapere, privilegiato e frequentato da quegli stessi personaggi sotto i quali furono mossi i primi passi che portarono alla nascita dell’antico studium bolognese: il pontefice Gregorio VII e la contessa Matilde di Canossa.

Il Placito del 1076 evidenzia la presenza di un ‘legale’, Giovanni, ‘avvocato della chiesa e del monastero di San Michele, siti nel castello che è chiamato Marturi’, al quale si affiancano le figure di Guglielmo giudice e, soprattutto, di Pepo legis doctor, riconoscibile nel famoso Pepo o Pepone, di probabile origine toscana che, come abbiamo detto, ci rimanda all’origine del più antico Studium medioevale: quello di Bologna.

A Pepo, o Pepone, nel 1190 ci si riferisce come a un clarum Bononiensium lumen: questi, secondo un racconto del glossatore Odofredo, nella seconda metà dell’XI sec., avrebbe iniziato a dare lezioni di diritto romano a Bologna di sua iniziativa (de auctoritate sua). Pepo, peraltro, sempre secondo Odofredo, non avrebbe conseguito col suo insegnamento nessuna fama (nullius nominis fuit). Sappiamo che Pepo si presentò alla corte dell’Imperatore Enrico IV come una autorità in diritto romano [13] Appare inoltre chiara la fama di Pepo, il quale doveva essere molto conosciuto dato che, ancora a distanza di circa un secolo, il maestro inglese di arti liberali Radulfus Niger, che ebbe cattedra a Parigi e che scrisse fra il 1179 e il 1189, ne apprezzava il pensiero ponendolo addirittura in risalto rispetto allo stesso Irnerio; ancora Radulfus lo definisce aurora surgens per aver determinato la rinascita dello studio del diritto romano e della scienza romanistica. Anche la prima Summa delle Istituzioni giustinianee, scritta in Provenza nella prima metà del XII secolo, che contiene una sola citazione dottrinale, nomina solamente Pepo. Sul fatto che Pepo fosse docente di diritto romano a Bologna non esistono indizi convincenti; effettivamente egli fu molto più conosciuto in Francia - specialmente in Provenza - piuttosto che in Italia. Odofredo lo liquida come nullius nominis, nonostante lo stesso Odofredo non possa, parlando della attività di Pepone, non qualificarla come scientia. Pepo ci appare come un esempio dello stretto legame fra l’attività didattica e l’attività forense che sembra aver caratterizzato il periodo precedente il sorgere dell’insegnamento bolognese [14]

l'abate giovanni di Marturi

PEPO, IL PLACITO DI MARTURI E IL RISVEGLIO DEL DIRITTO ROMANO

Come abbiamo accennato, Pepo o Pepone è verosimilmente identificabile con il Pepo doctor legis che compare nel placito di Marturi del 1076, deciso con l’allegazione di un passo del Digesto giustinianeo: si tratta della prima testimonianza di un preciso e corretto utilizzo del Digesto giustinianeo dopo il totale oblio dei precedenti secoli barbarici. Nel marzo 1076, a Marturi, l’attuale Poggibonsi, il monastero di S. Michele rivendica la proprietà di alcuni beni che gli erano stati donati (in realtà concessi) un’ottantina di anni prima da Ugo marchese di Toscana (morto nel 1001), ma che si trovavano nelle mani di terzi per colpa del ‘malvagio’ marchese Bonifacio il quale, tra il 1002 e il 1012, aveva spogliato dei propri beni varie chiese e monasteri della zona. Il monastero di S. Michele aveva sollecitato la restituzione dei beni ma i giudici di volta in volta incaricati e probabilmente corrotti dalla controparte, non avevano mai dato corso a queste istanze; nel frattempo essendo trascorsi più di 40 anni dal torto subito, secondo i tempi stabiliti, era scattata la prescrizione dell’azione e il possessore si riteneva al sicuro da ogni rivendicazione. La causa, riproposta nel 1076 dinanzi ad un giudice della duchessa Beatrice di Canossa, madre della più nota Matilde, sembrava così destinata all’insuccesso. Tuttavia, gli abili avvocati del monastero trovarono un passo del giurista romano Ulpiano, contenuto nella parte iniziale del Digestum vetus, che effettivamente fu il primo a tornare alla luce, la quale prevedeva la restitutio in integrum della facoltà di far valere i propri diritti in giudizio a favore dei soggetti che non avevano potuto difenderli per difetto dei giudici. [15]
La denegata giustizia patita dal monastero rientrava dunque nella previsione e quindi la causa fu vinta. Proprio il Pepo doctor legis che compare in questo placito sembra identificabile col Pepo di cui parlano Odofredo e Rodolfo il Nero; nonostante l’identificazione sia possibile, non è sicura, come neppure si può essere certi che sia stato proprio Pepo ad indicare ai giudici il passo del Digesto sulla base del quale fu risolta la causa.
In altri giudizi toscani degli anni 70 dell’XI secolo Pepo appare citato anche come avvocato di monasteri, il che fa pensare ad una sua origine toscana; il che, dato i rapporti intercorrenti tra la Provenza e la Toscana tra XI e XII secolo, spiegherebbe il motivo della sua fama in Francia: in quegli anni si ha infatti notizia di monaci provenzali venuti a studiare il diritto romano in Toscana e in particolare a Pisa.

SULL’IDENTITA’ DI PEPO

Secondo un’altra notizia riportata da Rodolfo il Nero, Pepo sarebbe insorto contro una sentenza pronunciata da alcuni giudici lombardi in un placito presieduto dall’imperatore Enrico IV; la sentenza aveva applicato correttamente, secondo le esigenze della legge longobarda vigente nel Regno d’Italia, una sanzione pecuniaria per l’assassino di un servo. In questo caso Pepo invoca l’applicazione della pena capitale sostenendo che non si doveva fare differenza tra l’uccisione di un libero e l’uccisione di un servo e che l’omicida dovesse in ogni caso incorrere nella pena capitale, come effettivamente esigeva - benché questo, Pepo, non lo dica espressamente - la legge del Taglione accolta nelle 12 Tavole e come richiedevano anche i passi biblici dell’Esodo e del Levitico, che certamente Pepo aveva in mente. Nelle affermazioni di Pepo si ritrova soprattutto un richiamo al “naturale consorcium”, alla “communio naturae humanae”, vale a dire al diritto naturale e al diritto divino, che esigevano fermamente l’osservanza del principio di uguaglianza di tutti gli uomini. Questo placito si tenne tra il 1081 e il 1094, in occasione di un viaggio in Italia dell’imperatore Enrico IV, in una fase storica in cui il contrasto tra l’impero e la Chiesa, tra Enrico IV e Gregorio VII, aveva raggiunto il culmine; l’atteggiamento di Pepo in questo clima rivela una sorta di fanatismo religioso, di integralismo che esige l’applicazione del superiore diritto divino al posto del diritto positivo. Nello stesso passo Rodolfo il Nero dice in aggiunta che Pepo era “baiulus” (letteralmente “portatore”) del Codice e delle Istituzioni, cioè che insegnava il diritto romano del Codice e delle Istituzioni mentre non si fa parola di un insegnamento del Digesto da parte di Pepone. Tale insegnamento venne probabilmente tenuto da una cattedra di arti liberali, in qualche chiesa o monastero, piuttosto che in una vera e propria scuola di diritto romano.
Pepo era dunque probabilmente un ecclesiastico, forse addirittura un vescovo scismatico di Bologna secondo i risultati di ricerche condotte dallo storico del diritto Fiorelli. Sappiamo infatti dell’esistenza di un racconto in versi esametri, intitolato “De utroque apostolico” (“Dei due papi”), scritto da Gualfredo vescovo di Siena tra l’XI e il XII secolo; vi si narrava di un immaginario convegno tenuto al tempo di papa Urbano II, intorno al 1090 - gli anni della lotta più accanita tra imperatore e pontefice - per la discussione dei diritti del papa e dell’antipapa di nomina imperiale al fine di risolvere lo scisma tra impero e papato. Al convegno avrebbero partecipato vescovi e personalità di spicco tra cui un certo Pepone qualificato addirittura clarum bononiensium lumen (luce dei bolognesi). I versi di Gualfredo non ci sono pervenuti nell’originale ma sono stati tramandati dalle Historiae senenses di Sigismondo Tizio, storico e umanista senese del 500; fu probabilmente il Tizio e non Gualfredo a chiamare Pepone luce dei bolognesi e ad aggiungere inoltre che egli era vescovo di Bologna. Di vescovi a Bologna in quel tempo ve ne erano due, uno, Sigfrido, ortodosso e dunque di nomina papale e l’altro scismatico, di nomina imperiale, il cui nome era Pietro; il Fiorelli nelle sue ricerche ha riscontrato che nella prassi linguistica toscana di quegli anni il nome Pepo, di marca germanica, era usato spesso al posto di Pietro. A questo punto Fiorelli si è spinto addirittura oltre congetturando che dopo il placito lombardo l’imperatore Enrico IV avesse nominato Pepo vescovo - ovviamente scismatico - di Bologna: la sua qualità di scismatico giustificherebbe del resto il silenzio poi calato su di lui per via della
damnatio memoriae[16] seguita al ritorno della città di Bologna all’ortodossia sotto il controllo papale. Questa ipotesi, per quanto suggestiva, lascia tuttavia perplessi, soprattutto perché Pepo nelle fonti non viene mai chiamato col nome Pietro, come pure non si dice in nessun altro testo che egli fosse vescovo. I dubbi dunque restano, anche se è molto probabile che egli fosse un ecclesiastico.
E’ comunque accettato che la rinascita del diritto romano ebbe inizio – piuttosto che in vere e proprie scuole di diritto romano che erano ancora di là da venire - effettivamente in scuole canonistiche sia italiane che francesi nel clima della riforma gregoriana, come è testimoniato dai primi testi giuridici romanistici scritti nella nuova epoca che si apre alla fine dell’XI secolo: le “Exceptiones legum romanarum Petri[17] la cui redazione definitiva appartiene probabilmente alla Francia poichè compaiono peculiarità linguistiche provenzali e riferimenti a situazioni transalpine [18] Tuttavia una sezione del testo, nota come Libro di Tubinga, è venuta probabilmente dalla Toscana (forse Arezzo) data la presenza di citazioni di leggi longobarde e di capitolari italici. [19] Anche i Libri c.d. di Ashburnam [20] e di Graz sono poi confluiti nelle Exceptiones: si tratta sempre di collezioni di materiale romanistico (delle Istituzioni e del Codice, a volte in originale, a volte parafrasato) ma redatte da canonisti e dunque ricche anche di fonti ecclesiastiche, per un uso sia scolastico che forense (pratico).

Le Exceptiones enunciano infatti nel proemio la destinazione dell’opera alla prassi dei tribunali e poi chiariscono di tenere conto di entrambi i diritti, naturale e civile, con la superiorità del primo sul secondo: affermazione che riconduce senz’altro l’opera ad ambienti canonistici. Di analogo tenore è il Brachylogus iuris civilis, chiamato anche Corpus legum, anch’esso proveniente da scuole canonistiche francesi. Dunque dal tardo XI sec. i centri canonistici si interessano alle fonti giustinianee, principalmente alle Istituzioni e al Codice, sia in Francia che in Italia, nel clima della riforma gregoriana, con Pepo come grande protagonista.

Ancora un Pepo o Pepone, professore dello Studio senese, è citato un paio di volte come doctor, altre volte solo come iudex.
:”cfr.: Gabriella Piccinni, “Un intellettuale ghibellino nell’Italia del Duecento: Ruggieri Apugliese, dottore e giullare in Siena. Note intorno all’uso storico di alcuni testi poetici”, p, 13. “:

LA RINASCITA DELLA SCIENZA GIURIDICA

Effettivamente, è negli ultimi decenni dell’XI secolo che, in base alla necessità di rinnovare i vecchi formulari notarili, si avvia la ricerca e lo studio del diritto romano che porterà, a Bologna, come in altre città, all'’infittirsi delle testimonianze su iudices, causidici, sapientes, legum docti.
Il rinnovato successo del diritto romano è favorito dalla sua capacità di offrire una disciplina concretamente utile alla regolamentazione dei rapporti economici della società, e più in particolare attorno alle questioni sul dominio. Ma ciò che rinasce non è il diritto romano in quanto tale, giacchè probabilmente esso non aveva mai cessato di essere applicato, sia come diritto personale dei romani vinti, che come diritto conservato dal clero; [21] ciò che “rinasce” in realtà è la scienza giuridica, che si manifesta con una specifica propensione alla speculazione teorica. Quel che appare insegnato a Bologna è appunto lo studio di questa teoria, che presto verrà applicata anche nella pratica.

SULL’ USO MEDIEVALE DEL TERMINE MAGISTER

Si può notare che “l’uso del termine magister nella documentazione di tale periodo sta ad indicare genericamente i docenti di tutte le discipline eccettuati i civilisti che erano designati domini o doctores legum.” [22]
Nonostante ciò, occorre segnalare che la notevole presenza di cittadini contraddistinti dal titolo di magister, non è di per sé, specie in assenza di ulteriore aggettivo qualificativo, come ad esempio il magister philosophiae, il magister artium o il magister teologiae, indice della presenza o meno di ‘laureati’, dottori o docenti di una qualche disciplina del trivio (grammatica, logica e retorica), o dell’insegnamento superiore del quadrivio (geometria, aritmetica, astronomia e musica).

La parola magister infatti è spesso legata al mestiere artigiano (mastro artigiano) del progettista, dell’architetto, del capomastro, dello scalpellino o dell’artista; pur tuttavia non mancano i medici contraddistinti dal medesimo appellativo e lo stesso filosofo Severino Boezio era magister artium a Parigi, mentre il nome di Goffredo di Monmouth, canonico secolare della chiesa agostiniana di St. George ad Oxford, che nel 1138 compose una celebre storia dei re di Britannia, in alcuni documenti anteriori alla sua nomina a vescovo di St. Asaph appare preceduto dalla qualifica di magister. Ancora occorre ricordare che attorno al 1200 il comune di Arezzo incoraggiò l’istituzione di uno studium che prese consistenza con l’arrivo, da Bologna, del famoso magister Roffredo da Benevento; proprio alla chiusura, attorno ai primi anni del ‘300, dello studium aretino si deve il trasferimento a Siena di alcuni magister aretini che contribuirono non poco all’accrescimento dello studium senese.

Nel XII secolo Pietro Cantore, indicando con una metafora allusiva alla disputatio in utramque partem, il “nutrimento” culturale vissuto come l’esperienza più matura e vitale delle università medievali, scrive che “nessuna verità può essere veramente capita e predicata con ardore se prima non sia stata masticata dai denti della disputa”. Secondo le parole della cronaca delle dispute condotte da Odo di Ourscamp, “il magister siede in cattedra e invita gli studenti a sollevare obiezioni, li aiuta nella formulazione di esse, dirige con sicurezza il succedersi degli interventi, dando poi la soluzione definitiva. Il magister attende con visibile impazienza che gli studenti presentino le difficultates. Una volta si rifiuta di risolvere una difficile questione sulla simonia, un’altra addirittura toglie la seduta rimandandola a un altro giorno.”

I MONASTERI E LA NASCITA DELLE UNIVERSITA’

Nei monasteri si affermano le prime scholae monastiche, seguono le scuole episcopali, mentre dal XIII secolo le scuole di corporazioni, nominate studia, daranno origine alle università; da queste svariate categorie di scholae prende origine il termine Scolastica, per indicare la filosofia medievale destinata alla preparazione filologica dei chierici e alla comprensione delle verità rivelate dalla fede. Il termine scholasticus viene quindi ad indicare il magister nelle arti liberali, tanto del trivio quanto del quadrivio; con l’affermazione degli studia si afferma la figura del magister di filosofia e teologia.

Nel XII secolo, con la nascita delle università, si assiste al sorgere di una nuova organizzazione tesa a fornire l’insegnamento superiore, caratterizzata da un nuovo metodo di insegnamento e in maniera particolare per lo studio del diritto, da un nuovo contenuto. Ai due fulcri attorno ai quali si articolava il pensiero medievale, il regnum e il sacerdotium, si affianca adesso lo studium.

Il sorgere di questa nuova istituzione si deve probabilmente alla decadenza delle scuole monastiche ed alla richiesta di nuovi modelli teorici, in grado di dare una qualificazione giuridica a quanto accadeva nelle città. [23]
Si stabilisce un nuovo legame tra l’antica cultura pagana e quella medievale cristiana, fenomeno che ha fatto parlare di un “umanesimo” o “preumanesimo” di Chartres. [24]
La sapienza del mondo antico, finora sopravvissuta nei monasteri iniziava a trasferirsi nelle città, all’ombra delle grandi cattedrali. [25]
La formazione iniziava dallo studio delle “arti” [26] : tanto quelle liberali che le cosiddette mechanicae erano sette, numero perfetto e pregno di contenuti simbolici perché comprensivo del quattro, indicativo della concretezza del mondo terreno, e del tre, numero dello spirito [27]
E tre per l’appunto erano le arti del trivio cosiddette sermocinales, cioè grammatica retorica e dialettica, laddove quelle del quadrivio erano aritmetica, geometria, musica e astronomia. E’ cosa certa che lo studio del diritto era stato perseguito nei secoli precedenti nell’ambito di queste arti, segnatamente nell’ambito della retorica, i legami con la quale erano già assai stretti nella cultura greca e in quella romana. Quello studio dunque non era mai venuto meno del tutto: l’expositor ad librum papiensem riconduce le teorie allegate un paio di volte a causidici e tutte le altre volte a iudices. Anche in Pier Damiani ricompaiono queste due categorie come portatrici di conoscenze specifiche, e lo stesso può dirsi della Glossa Coloniense. [28]
In quest’epoca, innegabile è anche il progresso delle cosiddette artes mechanicae; di queste, tre erano indirizzate a studiare ciò che era al di fuori del corpo umano: la prima era la tessitura; la seconda comprendeva ogni sorta di artigianato, e dunque la meccanica, la metallurgia, l’architettura; la terza era la nautica, che includeva anche il commercio. Quattro arti, invece, avevano a che fare con il corpo umano: ed erano l’agricoltura, la caccia, la medicina, il teatro.
In questo clima, mentre le arti liberali sono considerate attinenti alla parte libera dell’uomo, le altre vengono osservate come attività relative alla sua parte non libera, dunque come attività servili, artes serviles. [29] Lentamente, solo la medicina godrà della stessa dignità delle arti liberali, insidiandone anzi il primato: nel preambolo degli statuti della facoltà di medicina di Montpellier (1239) essa viene paragonata a una stella che di quelle arti illuminava il firmamento [30] Una visione inutilmente contrastata da Petrarca [31] mentre Coluccio Salutati dovette fare ricorso ad Averroè per affermare la superiorità della Giurisprudenza sulla Medicina.

Va comunque notato che le arti meccaniche rimasero appannaggio di corporazioni chiuse, mentre le Università si distinsero per il notevole grado di apertura e di eguaglianza, tanto più sorprendente se rapportato al carattere gerarchico e cetuale della società medievale. La causa di questa separazione va vista nell’obiettivo evidentemente occupazionale delle arti meccaniche, opposto alla nobiltà delle arti liberali.
Anche la giurisprudenza, però, si presentava come una scienza pratica e non solo teorica, tanto che si pongono le basi per affermarne la mutevolezza: auctor iuris homo, justitiae deus. [32]

E’ da questo solco che germoglia lo studio scientifico del diritto, cui seguirà il formarsi di una scienza giuridica autonoma e di un ceto di giuristi, caratteristiche per le quali si distinse lo studio di Bologna.
Dalla logica, arte del trivio, si sviluppa la logica giuridica che si pone in scambievole relazione di reciproca influenza con la filosofia. [33]

Sulle origini dello Studium di Bologna, il più antico, le tradizioni ed i documenti sono incerti, ma il 1088, appare giustamente indicato come data convenzionale per indicare il periodo in cui inizia un’insegnamento libero e indipendente dalle scuole ecclesiastiche; è infatti alla fine dell’XI secolo che a Bologna maestri di grammatica, retorica e logica iniziano a studiare il diritto.
La prima figura di cui parla la tradizione è quella di Pepone, il quale raccolse e commentò i testi legislativi romani codificati da Giustiniano.
Maggiori informazioni si hanno su Irnerius o Wernerius, la cui attività di ordinatore del materiale giuridico romano superò i confini di Bologna e si estese a una vasta zona dell’Italia centro-settentrionale.

La contessa Matilde, Gregorio VII ed Enrico IV a Canossa.

Una cronaca di Burcardo di Biberach, prevosto della abbazia di Ursperg, è una delle prime fonti che ci informano sul sorgere della scuola bolognese:
Huius temporibus magister Gratianus canones et decreta, quae variis libris erant dispersa, in unum opus compilavit adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter distinxit. Eisdem quoque temporibus dominus Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Mathildae comitissae renovavit et secundum quod olim a divae recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis, eos distinxit. In quibus continetur instituta prefati imperatoris, quasi principium et introductio iuris civilis; edicta quoque pretorum et aedilium curulium, quae rationem et firmitatem prestant iuri civili, haec in libro Pandectarum, videlicet in Digestis continentur; additur quoque his liber Codicis, in quo imperatorum statuta describuntur; quartus quoque liber est Autenticorum, quem prefatus Iustinianus ad suppletionem et correctionem legum imperialium superaddidit[34]
L’epoca dovrebbe essere quella di Corrado II, nella quale si inserisce tanto la figura di Irnerio (sebbene questi non sia vissuto oltre il 1130), quanto quella di Graziano (benché egli scriva il suo Decretum ben oltre questa data). La contessa Matilde muore dieci anni prima di Lotario II. Da un biografo di Matilde risulterebbe che nel 1111 ella sarebbe stata nominata vicario imperiale, e questa condizione avrebbe mantenuto sino alla sua morte, avvenuta nel 1115. La petitio matildica sarebbe quindi stata un vero e proprio incarico di natura pubblica, posto all’origine stessa dell’Università di Bologna.
L’ improvviso interesse per i testi giustinianei è presente in Odofredo il quale, a proposito della definizione di ius civile fornita dal Digesto, ricorda l’insegnamento di Irnerio e il modo in cui tale insegnamento si sarebbe affermato, partendo da una scuola di arti liberali, che egli dice essere stata già presente a Bologna, e dalla traslazione dei libri legales che, secondo la sua testimonianza, sarebbero stati portati da Roma a Ravenna, e di qui a Bologna :”Cfr.: La scuola di Roma, non trascurata da Teodorico, era stata ristabilita da apposita disposizione di Giustiniano contenuta nella stessa Prammatica Sanctio (554), che provvedeva anche a definire i quadri e gli stipendi di grammatici, oratores, giurisperiti, che in quella scuola dovevano insegnare. La disposizione supera così le direttive indicate nelle costituzioni Omnem e Tanta con cui Giustiniano dava disciplina agli studi giuridici, e che sono appena dell’anno prima (553). [35]

Signori, dominus Yr. qui fuit apud nos lucerna iuris: id est primus qui docuit in civitate ista in artibus: nam primo cepit studium esse in civitate ista in artibus et cum studium esset destructum Rome libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne et de ravenna ad civitatem istam: quidam dominus Pepo cepit autoritate sua legere in legibus tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. sed dominus Yr. dum doceret in artibus in civitate ista cum fuerunt deportati libri legales cepit per se studere in libris nostris, et studendo cepit docere in legibus: et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientie nostre: et quia primus fuit qui fecit glosas in libris nostris vocamus eum lucernam iuris
[36]

La forma colloquiale del passo, molto probabilmente legata all’uso di far trascrivere le lezioni, spesso secondo le indicazioni dello stesso magister, indica che il documento potrebbe essere una lectura reportata che lo stesso Odofredo avrebbe scritto riproducendo lo schema della lectura :”Cfr.: Odofredo, allievo di Jacopo Baldovini forse sentì anche Azzone. E’ studente nel 1226, mentre Azzone muore nel 1231. Forse fu professore intorno al 1228. Sappiamo che si recò in Francia, a Venezia, in Puglia. Le sue molte esperienze traspaiono dai suoi scritti: si spiega forse così l’attenzione alla pratica che egli dimostra e che gli fa guadagnare quel credito presso la generazione successiva che pare eccessivo a Savigny. [37]

Che Irnerio abbia insegnato arti liberali, come vuole Odofredo, sembrerebbe del tutto logico nonostante non esista alcuna evidenza storica dell’esistenza di una scuola di arti liberali a Bologna. Assolutamente isolata è la fonte in cui Irnerio compare come magister, titolo che competeva ai magistri in artibus :”Cfr.: La tesi che il titolo di dominus caratterizzasse i professori della nuova scuola di diritto, è affermata dal Sarti e rilanciata dal Savigny. [38] Sicuramente intorno all’episcopio doveva esistere una scuola di ars dictaminis e una cerchia di canonici che vi studiava.

L’idea alla quale Odofredo allude anche altrove, che i libri legales sarebbero giunti da Ravenna, è tanto più interessante in quanto la littera pisana è ormai comunemente attribuita [39] a una officina scrittoria ravennate, in grande espansione all’inizio del VII secolo. [40]

Per Odofredo la differenza fra Pepone e Irnerio, sta appunto nel fatto che il primo avrebbe studiato per se, mentre Irnerio studendo cepit docere: questa circostanza rivela che, alle origini del rinnovamento degli studi superiori della scuola di Bologna, è l’ unione (rimasta nonostante tutto sino ad oggi indissolubile), di ricerca e insegnamento :”Da ultimo è stata avanzata l’ipotesi che la censura di Odofredo non avesse un fondamento scientifico, bensì politico- religioso, dato che una aggiunta in margine al passo del De utroque lumine in cui è nominato Pepo quale clarum Bononiensium lumen precisa che egli non è altri che Pepo, vescovo di Bologna. Ma questi, come abbiamo visto precedentemente, non può essere altri che Pietro, vescovo ritenuto scismatico in quanto aderente all’antipapa Clemente III, negli anni che vanno dal 1085 al 1096. [41] E’ appunto in questa luce che risulta essere più interessante la differenza che, proprio riguardo a Pepone sussiste fra ciò che ne dice Odofredo e ciò che ne dice Rodolfo il Nero, il quale pone la figura di Pepone in grande risalto:

Cum igitur a magistro Peppone velut aurora surgente iuris civilis renasceretur initium, et postmodum propagante magistro Warnerio iuris disciplinam religioso [s]cemate traheretur ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio, adeo ut occideretur Amon, abrogato pravo ritu iudiciorum in plerisque partibus terrarum. Sed et quamquam ab initio displicerent iura principibus, quia vetustas consuetudines erasissent, tandem tamen ecclesia procurante et propagante eorum scientiam, usque ad principes produxerunt eorum notitiam, et apud eos invenit eis gratiam. Procedente vero tempore, aucto numero legis peritorum inpinguatus est dilectus, et recalcitravit in tantum ut legis doctores appellarentur domini, indigne ferentes appellari doctores vel magistri. Sed et in multis partibus orbis legis periti, vel potius picati legibus, parum docti, habundante cesarie, que eos gravaret, legum questu subito ditati et insolentes facti, fecerunt sibi currus et equites et L (50) viros qui precederent eos, ad diversa genera questuum et ad consolationem rerum transitoriarum. Et mane consurgens Absalon: hoc est in brevi, postquam admissum est ius civile, surrexit ordo legis peritorum vel potius legis picatorum, et stabat iuxta introitum porte ad impediendum viam morum. Stabat laborans gratia questus temporalium, vel ignorans subtilitatem legum, et ideo nocens. Stabat iuxta introitum porte, et non in porta veritatis et via iustitiae. In causis enim emergentibus non intuentur veritatem amore divino, sed suam tantum venerantur utilitatem in omni iudicio[42]

Va notato il titolo di dominus, che era proprio dei nobili, e che qui viene attribuito ai doctores: esso è verosimilmente connesso con la giurisdizione che essi esercitavano sugli allievi, ma forse anche con la loro ascesa sociale. Rodolfo il Nero ci attesta anche la resistenza opposta dai governanti alla diffusione della nuova scienza - la quale era suscettibile di inficiare l’autorità delle antiche consuetudini - ma nello stesso tempo ci attesta anche l’importanza che ebbe in tale diffusione la Chiesa, la qual cosa scombina non poco la concezione tradizionale di un diritto romano proprio dell’Impero, in opposizione dialettica (e non solo) al diritto canonico, proprio della Chiesa.

E’ inoltre interessante la condanna della strumentalizzazione economica e sociale della scienza. Assume rilievo a questo riguardo il fatto che Rodolfo il Nero era un teologo. Egli si fa ancora portatore del punto di vista secondo il quale la sapienza appartiene a Dio e dovrebbe essere elargita gratuitamente, come gratuitamente Dio la elargisce agli uomini. Non è ancora ben visto che il giurista, come il filosofo, tragga un utile dalla propria conoscenza scientifica. Di qui lo scandalo di Rodolfo il Nero, che del nuovo ceto descrive invece la grande arroganza. Il passo di Assalonne viene tratto dalla Bibbia, dove Assalonne, che è figlio di Davide, imita la regalità del padre facendosi un cocchio e un seguito di cinquanta uomini. L’immagine serve qui a descrivere la vanità dei giuristi, l’esorbitanza dei loro guadagni, l’ostentazione del numero degli studenti da cui essi si fanno seguire, come i nobili dal loro seguito. Non manca una certa condanna del formalismo della scienza giuridica, che impedisce la strada alle buone consuetudini, tuttavia, se questi aspetti della nuova scienza vengono decisamente condannati, sono invece palesemente condivise le motivazioni che secondo questo teologo avrebbero presieduto tanto alla promozione del diritto romano da parte della Chiesa, quanto al suo progressivo successo: la necessità di abrogare il pravus ritus iudiciorum, e cioè la soluzione delle controversie intersoggettive tramite il ricorso alle ordalie, al duello, alla faida, a favore di procedimenti giurisdizionali che il diritto romano aiutava a individuare. Ciò non comporta una modificazione immediata delle Comunità giuridiche dell’età di mezzo, le quali restano caratterizzate dalla compresenza di più diritti e da sistemi giuridici fortemente decentrati. Non è un caso che nel diritto canonico il concetto di bellum justum si connette a quello della executio iuris, nella societas christiana - con una conseguente articolata eccezione al divieto non occides- e nella nascente civilistica si teorizza l’ammissibilità dell’uso della forza a difesa del dominium, e la comune radice iuris gentium di dominium e bellum. [43]

In Toscana, la nascita dello “Studium Aretino”, si situa intorno al 1215, anno in cui giunse in città Roffredo da Benevento, il quale cita cita lo Studium di Arezzo assieme a quelli di Parigi e di Bologna; lo stesso Roffredo fornisce indizi per un’origine più antica dello studium aretino, contemporanea allo studium di Bologna: “de scholaribus qui sunt Arretii vel Bononie”.
Nata presso la scuola canonica della cattedrale di San Donato, istituita per la formazione dei chierici e di cui abbiamo notizia fin dal VII secolo, questa scuola fu guida culturale per l’intera Toscana durante l’Alto Medioevo, raggiungendo il suo massimo splendore all’inizio dell’XI secolo, quando il vescovo Elemperto riorganizzò gli studi delle Arti Liberali e della Sacra Scrittura. Accanto a questa sorse anche una celebre scuola di calligrafi, per la quale divenne famosa la “
bona littera aretina”.
Presso la Pieve aretina di S. Maria risulta, fin dal 1138, ed esistente da tempo, una scuola di “litterae” gestita dai canonici della stessa Pieve, comunque sia, le autorità religiose e civili ne promulgaro ed approvarono gli Statuti Universitari nel 1255. A quanto risulta lo Studium di Bologna si formò attorno al 1088 attorno alle figure di Pepone e Irnerio o Wernerio, ed ottenne il riconoscimento imperiale dal Barbarossa nel 1158, lo Studium parigino nel 1180, quindi Arezzo, dove lo Studium vide la luce nel 1200 circa, fu la terza città, in ordine cronologico, ad avere un’università, stabilendo così un primato di assoluto privilegio nell’intero panorama culturale italiano.
A Siena, Il 26 dicembre 1240 il podestà Ildebrandino Cacciaconti firmava un decreto che imponeva ai cittadini che affittavano camere agli studenti di pagare una tassa i cui introiti sarebbero serviti per gli stipendi dei maestri dello Studio Senese. E’ questa una delle prime testimonianze dell’esistenza di uno Studio finanziato dal Comune. Tra sorti alterne, ora chiamando docenti illustri, ora cercando di trattenerli, Siena ebbe finalmente riconosciuto il suo Studium generale, nel 1357 dall’imperatore Carlo IV, che lo prendeva sotto la sua protezione e vi concedeva ampi privilegi e immunità, mettendo i suoi scolari e i suoi docenti al riparo da imposte e attacchi delle magistrature.

Note all’articolo:
  1. Cfr.: Pratelli, Storia di Poggibonsi, pp. 292-293 e Lodo di Ogerio pp. 473-476
  2. PRATELLI, 1929-1938 p. 471 per la trascrizione integrale; ASF, Capitoli del Comune di Poggibonsi, XXVI, 76, 14 giugno 1188
  3. Santini, Documenti sull’antica costituzione del Comune di Firenze, p. 28
  4. Cfr.: Pratelli, Storia di Poggibonsi, p. 66.
  5. E. Rinaldi, Il nobile castello di Poggiobonizio, vol. II, 1986, p. 51 n. 4.
  6. ASF, Diplomatico, Bonifazio, 1075.
  7. D.4,6,26
  8. Cfr.: MANARESI, I placiti del Regnum Italiae, vol.III, p.1, pag. 333-335.
  9. in D. 1, 1, 6
  10. Vedi ed. H. Kantorowicz, Rechtshistorische Schriften, rist. 1970, p. 250-251.
  11. Vedi Burchardi et Cuonradi Urpergensium Chronicon, in M.G.H., Scriptores, XXIII, p. 342.
  12. Sul placito di Marturi del marzo 1076, più volte edito, vedi: Julius Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, IV (Urkunden zur Reichs – und Rechtsgeschichte Italiens), Innsbruck, Wagner, 1874, rist. anast. Scientia, Aalen, 1961, n. 73, pp. 99-100; Cesare Manaresi, I placiti del «Regnum Italiae», III/1, Roma, Istituto storico italiano per l’alto medioevo, 1960 (Fonti per la storia d’Italia, 97), n. 437, pp. 333-335. Sul placito si può inoltre segnalare quanto scrive lo stesso Julius Ficker, Forschungen cit., III, Innsbruck, Wagner, 1872, rist. anast. Scientia, Aalen, 1961, pp. 126-127 e Antonio Padoa Schioppa, Le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XIe et XIIe siècles, in Confluences des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du Colloque de Montpellier (12-14 décembre 1977), Milano, Giuffrè, 1979 – trad. it. Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII, in «Nuova rivista storica», 64 (1980), pp. 265-289 -, pp. 341-371, a pp. 349-352; Piero Fiorelli, Il placito di Marturi del marzo 1076, in appendice a Umberto Santarelli, La funzione del giudice nell’esperienza giuridica. Lezioni di storia del diritto, a.a. 1982-1983, Pisa, Università degli studi di Pisa-Facoltà di Giurisprudenza, 1983, pp. 179-205, con una dettagliata ricostruzione della vicenda; Giovanna Nicolaj, Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico, Milano, Giuffrè, 1991 (Ius nostrum, 19), pp. 68-72; Ennio Cortese, Il Rinascimento giuridico medievale, 2a ed. riveduta, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 10-11, e Il diritto nella storia medievale, I, L’alto Medioevo, Roma, Il Cigno-Galileo Galilei, 1995, p. 383.
  13. Cfr.: Cfr. L. Schmugge, Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus. Eine neue Quelle zu Magister Pepo von Bologna, in Ius Commune, 6 (1977) pp.1-9. In generale, su Pepone, P. Fiorelli, Clarum bononiensium lumen, in Pier Francesco Calasso, Studi degli allievi, Roma 1978, pp.426-454.
  14. CORTESE, Il rinascimento, cit., p. 16 e ss.
  15. D. 4.6.26.4
  16. La condanna del suo nome
  17. Estratti delle leggi romane compilati da Pietro
  18. La divisione tra paesi di diritto scritto dove si applicava il diritto romano come diritto sussidiario e paesi di diritto consuetudinario dove non si applicava il diritto romano, tipica della Francia.
  19. Norme vigenti solo nel Regno d’Italia.
  20. Dal nome del lord inglese che ebbe il manoscritto nel secolo scorso.
  21. Cfr.: F. C. SAVIGNY, Storia del diritto romano nel Medio Evo, tr. it., Firenze 1846, I, II, p. 171.
  22. Cfr.: P. Nardi, L’insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV: tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello Studio generale, Milano 1996
  23. Cfr.: M. BELLOMO, Saggio sull’Università nell’età del diritto comune, p. 14. Il Bellomo pensa soprattutto a Bologna, che viene assunta a modello delle altre Università medievali.
  24. Cfr.: G. CASSANDRO, Lezioni di diritto comune, Napoli 1971, p. 16.
  25. Cfr.: HASKINS, The Renaissance of the 12th Century, tr. it. La rinascenza del dodicesimo secolo, Bologna 1972, p. 47.
  26. Cfr.: IOANNIS SARESBERIENSIS, Metalogicon, l. I, cap. 12,
  27. Sull’interrelazione fra simbolismo, le cui radici risalivano al pensiero del mondo antico, attraverso Boezio, Sant’Agostino, Isidoro di Siviglia, e interpretazione giuridica, vedi V. PIANO MORTARI, Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali, Napoli 1976, p.125 e ss.; sulla mentalità simbolica, cfr. M-D. CHENU, La theologie au douzième siècle, Paris 19763, trad. it. La teologia nel Medio Evo. La teologia nel sec. XII, Milano 1972, p. 192 e ss.; nonchè, dello stesso, La teologia come scienza nel XIII secolo, cit., p. 48 e ss.
  28. Cfr.: E. CORTESE, Il Rinascimento giuridico medievale, Roma 1996, p. 17.
  29. Cfr.: TOMMASO D’AQUINO, In librum Boetii De trinitate, 2,II, 1, hrg. P. Wyser, Fribourg 1948.
  30. HASKINS, op. cit., p. 282 e ss.
  31. Invectiva contra medicum, ed Ricci, Roma, 1950, l.1, cap. V; l. 2, cap XVIII; su tutto ciò cfr. Rüegg, op. cit., p. 27
  32. Cfr.: U. SANTARELLI, L’esperienza giuridica medievale, Torino 1977, p. 4. Sul punto cfr, ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano,Torino 19612, pp. 131.
  33. Cfr.: E. CORTESE, Il rinascimento, p.39
  34. Cfr.: Burchardi et Cuonradi Urspergensium, Chronicon, in MGH, SS, XXIII, p.242; CORTESE, Il Rinascimento, cit., p.22.
  35. Vedi U. GUALAZZINI, Sulla fine della scuola di Berito, in Studi in memoria di Mario E. Viora, Roma 1990, p.385.
  36. Cfr.: ODOFREDO, In D 1,1,6.
  37. SAVIGNY, Storia, cit ., II,II, p. 163.
  38. Ibidem, Storia, cit., II, I, 110.
  39. Cfr.: Cfr. SANTINI, Il sapere giuridico occidentale, in Rivista di storia del diritto italiano, 1994,p. 148
  40. Cfr.: SAVIGNY, Storia, cit. I, I, p. 304. La lettera pisana sarebbe di pochi anni successiva all’età giustinianea. L’ambiente ravennate, inoltre, è legato a quello Matildico, come rilevava il Gaudenzi, e contatti con Ravenna ne ebbe anche Bologna.
  41. Vedi G. ARNALDI, L’Università di Bologna, in Le Università, cit., p. 101.
  42. Cfr.: Ed. H. Kantorowicz, Rechtshistorische Schriften, rist. 1970, pp.250-251.
  43. Vedi su ciò L. BUSSI, Il problema della guerra nella prima civilistica, in A Ennio Cortese, Roma, 2001, I, p. 125 e ss.

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  1. Mr WordPress 27 Luglio 2006

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